Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis |
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Nuovi istituti segreti e basi fondamentali dell’Antichissima e Rispettabilissima Società degli Antichi Liberi Muratori Uniti, conosciuta sotto il nome di Ordine Reale e Militare del Taglio della Pietra.
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Noi FEDERICO, per grazia di Dio Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., ecc. Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Conservatore dell’antichissima e Venerabile Società degli Antichi Liberi Muratori o Architetti Uniti, altrimenti denominata Ordine Reale e Militare della Libera Arte del Taglio della Pietra o Libera Muratoria. |
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A tutti gli illustri e amatissimi Fratelli cui perverranno le presenti: | |||
Tolleranza, Unione, Prosperità |
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E’
evidente e incontestabile che, fedeli ai gravi obblighi che ci siamo
assunti accettando ii protettorato dell’antichissima e
rispettabilissima Istituzione ai giorni nostri nota sotto il nome di
“Società della Libera Arte del Taglio della Pietra” o “Ordine
degli Antichi Liberi Muratori Uniti” ci siamo dedicati, come
tutti sanno, a circondarla della nostra particolare sollecitudine. Questa Universale Istituzione, la cui origine risale alla culla dell’umano consorzio, è pura nel suo Dogma e nella sua Dottrina. E’ saggia, prudente e morale nei suoi insegnamenti, la sua pratica, i suoi propositi e i suoi mezzi. Essa si raccomanda soprattutto per il suo fine filosofico, sociale ed umanitario. Questa società ha per oggetto l’Unione, la Felicità, il Progresso e il Benessere della umana famiglia in generale e di ogni uomo individualmente. Essa deve dunque operare con fiducia ed energia e fare degli sforzi incessanti per conseguire tale fine, il solo che essa riconosca degno di sé medesima. |
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Ma nel corso dei tempi, la composizione degli organi della Massoneria e l’unità del suo primitivo governo hanno subito gravi attentati, provocati da grandi rovesci e rivoluzioni che, mutando la faccia del mondo o sottoponendolo a continue vicissitudini hanno, in vari tempi sia nell’Antichità che ai giorni nostri, disperso gli Antichi Muratori su tutta la superficie del globo. Questa dispersione ha fatto sorgere dei sistemi eterogenei che oggi esistono sotto il nome di RITI e di cui l’insieme costituisce l’Ordine. | |||
Ma
altre divisioni, nate dalle prime, hanno dato luogo
all’organizzazione di nuovi sodalizi di cui la maggior parte nulla
ha di comune con la Libera Arte della Libera Muratoria, salvo il nome
e qualche forma conservata dai fondatori per meglio nascondere i
propri segreti disegni, disegni spesso troppo esclusivi, talvolta
pericolosi e quasi sempre contrari ai principi e alle sublimi dottrine
della Libera Muratoria quali abbiamo ricevute dalla tradizione. I ben noti dissensi che queste nuove associazioni hanno suscitato nell’Ordine e che esse vi hanno troppo lungamente fomentato, hanno risvegliato i sospetti e la diffidenza di quasi tutti i Principi, alcuni dei quali lo hanno anche perseguitato crudelmente. |
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Dei Massoni di merito eminente sono infine riusciti ad appianare questi dissensi ed hanno tutti espresso, da lungo tempo, il desiderio che tali dissensi fossero oggetto di una deliberazione generale per intravvedere i mezzi idonei ad impedirne il riaffacciarsi e per assicurare il mantenimento dell’Ordine stabilendo l’unità nel suo governo e nella composizione originaria dei suoi organi come della sua antica disciplina. |
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Pur condividendo questo desiderio, che noi stessi abbiamo provato fin dal giorno in cui fummo completamente iniziati ai misteri della Libera Muratoria, non ci siamo potuti, d’altronde, nascondere né il numero, né la natura né la grandezza reale degli ostacoli che avremmo dovuto yincere per adempiervi. Nostra prima cura è stata di consultare i membri dell’Ordine più saggi e più eminenti, in tutti i Paesi, circa le misure più convenienti da adottare per il raggiungimento di un fine tanto utile, rispettando le idee di ciascuno, senza far violenza alla giusta indipendenza dei Massoni e soprattutto alla libertà di opinione, che è la prima e la più sacra di tutte le libertà, e nello stesso tempo la più suscettibile a venire adombrata. |
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Fino ad oggi i doveri che ci erano più particolarmente imposti come Re, gli avvenimenti numerosi ed importanti che hanno contrassegnato il nostro regno, hanno paralizzato i nostri buoni propositi e ci hanno distolti dallo scopo che ci eravamo proposti. Ormai è ai tempi, alla saggezza, alla istruzione e allo zelo dei Fratelli che verranno dopo di noi che appartiene il compito di compiere e di perfezionare un’opera così grande e così bella, così giusta e così necessaria. Ad essi leghiamo quest’opera e raccomandiamo loro di lavorarvi senza tregua, ma pazientemente e con precauzione. |
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Tuttavia, nuove e pressanti esposizioni che da ogni parte ci sono state rivolte in questi ultimi tempi ci hanno convinto della necessità di opporre immediatamente un potente baluardo allo spirito di intolleranza, di setta, di scisma e di anarchia che certi novatori tentano oggi di insinuare tra i fratelli. I loro propositi hanno maggiore o minore portata e sono o imprudenti o reprensibili: presentati sotto mentite spoglie questi propositi, modificando la natura della Libera Arte della Libera Muratoria, tendono a distoglierla dal suo scopo e devono necessariamente causare la deconsiderazione e la rovina dell’Ordine. In presenza di tutto quanto accade nei regni vicini, riconosciamo che e divenuto indispensabile un intervento da parte nostra. |
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Queste
ragioni ed altre cause non meno gravi ci impongono quindi il dovere di
raccogliere e di riunire in un solo corpo di Massoneria tutti i Riti
del Regime Scozzese di cui le dottrine sono, per consenso unanime,
pressoché le stesse di quelle antiche Istituzioni che tendono al
medesimo scopo e che, non essendo che i rami principali di un medesimo
albero non differiscono tra loro che per delle forme, oggi conosciute
da molti, e che è facile conciliare. Questi Riti sono quelli noti
sotto i nomi di Rito Antico, di Hérédom o di Hairdom, dell’Oriente
di Kilwinning, di Sant’Andrea, degli Imperatori di Oriente e
d’Occidente, dei principi del Real Segreto o della Perfezione del
Rito Filosofico ed infine del Rito Primitiyo, il più recente di
tutti. |
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Adottando di conseguenza come base della nostra riforma salutare, il titolo del primo di questi Riti ed il numero dei gradi della gerarchia dell’ultimo, noi li dichiariamo ora e per sempre uniti in un solo Ordine il quale, professando il Dogma e le pure Dottrine dell’antica Libera Massoneria, abbraccia tutti i sistemi del Rito Scozzese sotto il nome di RITO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO. |
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La dottrina sarà comunicata ai Massoni in trentatré Gradi, divisi in sette Templi o Classi. Ogni Massone sarà tenuto a percorrere successivamente ciascuno di questi gradi, prima di arrivare al più sublime ed ultimo; e ad ogni Grado egli dovrà subire tali attese e tali prove quali gli verranno imposte in conformità agli Istituti, Decreti e Regolamenti antichi e nuovi dell’Ordine, come a quelli del Rito di Perfezione. |
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Il
primo grado verrà conferito dopo il secondo, questo prima del terzo e
così di seguito fino al Grado Sublime - il trentatreesimo ed ultimo -
che sorveglierà, dirigerà e governerà tutti gli altri. Un corpo o
Riunione di membri in possesso di tale Grado formerà un Supremo Gran
Consiglio, depositario del Dogma: esso sarà il Difensore e il
Conservatore dell’Ordine, che governerà e amministrerà
conformemente alle presenti ed alle Costituzioni successivamente
decretate. |
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Tutti i Gradi dei Riti riuniti, come sopra detto, dal primo al diciottesimo, saranno classificati fra i Gradi del Rito di Perfezione nel loro rispettivo ordine e, secondo l’analogia e la similitudine tra essi esistenti, formeranno i diciotto primi gradi del Rito Scozzese Antico Accettato; il diciannovesimo e il ventitreesimo del Rito Primitivo formeranno il ventesimo grado dell’Ordine. Il ventesimo e il ventitreesimo grado del Rito di Perfezione, ossia il sedicesimo e il ventiquattresimo grado del Rito Primitivo formeranno il ventunesimo e il ventottesimo grado dell’Ordine. I Principi del Real Segreto occuperanno il trentaduesimo grado, immediatamente al di sotto dei Sovrani Grandi Ispettori Generali il cui grado sarà il trentatreesimo ed ultimo dell’Ordine. Il trentunesimo grado sarà quello dei Sovrani Giudici Commendatori. I Grandi Commendatori, Grandi Eletti Cavalieri Kadosch prenderanno il trentesimo grado. I Capi del Tabernacolo, i Principi del Tabernacolo, i Cavalieri del Serpente di Bronzo, i Principi di Grazia, i Grandi Commendatori del Tempio ed i Grandi Scozzesi di Sant’ Andrea comporranno rispettivamente il ventitreesimo, il ventiquattresimo, il venticinquesimo, il ventiseiesimo, il ventisettesimo ed il ventinovesimo Grado. |
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Tutti i sublimi gradi di questi stessi sistemi Scozzesi riuniti saranno, secondo la loro analogia o identità, distribuiti nelle classi del loro Ordine che corrispondono al regime del Rito Scozzese Antico ed Accettato. |
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Ma, mai né sotto qualsiasi pretesto, nessuno di questi sublimi gradi potrà essere assimilato al trentatreesimo e sublimissimo grado di Sovrano Grande Ispettore Generale, protettore e conservatore dell’Ordine, che è l’ultimo del Rito Antico Accettato Scozzese e, in nessun caso, nessuno potrà godere dei medesimi diritti, prerogative, privilegi o poteri di cui noi investiamo questi Ispettori. |
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Cosi noi conferiamo loro la pienezza della potenza suprema e conservatrice. |
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E, affinché la presente ordinanza sia fedelmente e per sempre osservata, comandiamo ai nostri cari, valorosi e sublimi cavalieri e principi Massoni di vegliare alla sua esecuzione. |
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Dato nel nostro Palazzo, a Berlino, il giorno delle Calende, primo di maggio, l’anno di Grazia 1786 e del nostro Regno il 47°. |
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Firmato FEDERICO |
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UNIVERSI TERRARUM
ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS AB INGENIIS |
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COSTITUZIONI E STATUTI DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI, PROTETTORI CAPI E CONSERVATORI DELL’ORDINE DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO, E REGOLAMENTO |
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per il Governo di tutti i Concistori, Consigli Collegi, Capitoli ed altri Corpi Massonici sottomessi alla loro Giurisdizione.
Nel nome del Santissimo e Grande Architetto dell’Universo
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Con
l’approvazione, in presenza e con la sanzione dell’Augusta Maestà,
FEDERICO
(Carlo), Secondo nel nome, per Grazia di Dio Re di Prussia,
Margravio del Brandeburgo, ecc. Potentissimo Sovrano, Gran Protettore,
Gran Commendatore, ecc. dell’ORDINE, ecc.
I Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’Ordine, 33° e ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, riuniti in Supremo Consiglio, hanno deliberato e sancito le disposizioni seguenti, che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per governare i Concistori, Consigli e altre Società Massoniche sottomesse alla loro Giurisdizione.
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Articolo uno
Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti fatti nel 5762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Massonici del Real Segreto, che non contrastino a queste disposizioni sono mantenuti e continueranno ad essere osservati; le disposizioni contrarie sono e resteranno espressamente abrogate.
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Articolo
due
I -
Il 33°
Grado conferisce al Massone che ha l’onore di esservi legalmente
ammesso, le qualità, i titoli, privilegi e poteri di Sovrano Grande
Ispettore Generale dell’ORDINE.
II -
Sua missione è
specialmente d’istruire e illuminare I Fratelli, di conservare fra
loro la Carità, l’Unione e l’Amore fraterno; di mantenere, di far
osservare la regolarità nei lavori di tutti i gradi; di far
rispettare, di mantenere e difendere in ogni occasione, i dogmi, le
dottrine, le istituzioni, le costituzioni, gli statuti e i regolamenti
dell’ORDINE, e particolarmente quelli della Sublime Massoneria;
infine, di praticare, in ogni luogo, le opere di pace e di
misericordia.
III - L’Assemblea di questo Grado, detta SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° GRADO E DEl POTENTI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DELL’ORDINE, è costituita e organizzata come segue: 1° In tutti i paesi che hanno diritto di possedere un Supremo Consiglio di questo grado, è conferita, dai presenti decreti,all’Ispettore più anziano, la facoltà di conferire il grado ad un altro Fratello, facendosi mallevadore che esso ne è degno per il suo carattere, il suo sapere, ed i suoi gradi, e ne riceverà il giuramento.
2° Che insieme i due lo conferiranno alle stesse condizioni ed alto
stesso modo ad un terzo.
IV - Il SUPREMO CONSIGLIO sarà, in tal modo, costituito.
Gli altri candidati non saranno ammessi che ad unanimità di voti, espressi a viva voce da ciascuno dei membri, cominciando dal più giovane o ultimo promosso. Un solo voto contrario sarà sufficiente per escludere un candidato proposto, se i motivi sono giudicati sufficienti, e cosi sarà in tutte le occasioni simili.
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Articolo tre
I
-
In siffatto paese, i due più anziani promossi nel grado
saranno, proprio jure,
i due primi Ufficiali del SUPREMO C0NSIGLI0, cioè il
Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e l’Illustrissimo
Luogotenente Gran Commendatore.
II - Nel caso che il primo muoia, rassegni la carica o si assenti dal paese per non più ritornarvi, il secondo gli succederà, e nominerà un altro Grande Ispettore Generale ad occupare il suo posto III
-
Se è il secondo Ufficiale che si dimette, muore o lascia il
paese per sempre, il primo nominerà un altro Fratello dello stesso
grado a succedergli. IV - Il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore nominerà nella stessa maniera l’Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l’Illustre Gran Maestro delle Cerimonie, l’Illustre Capitano delle Guardie; e designerà nello stesso modo i Fratelli per coprire le altre cariche vacanti o che possono divenir tali.
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Articolo
quattro Ogni
Massone avente la qualità e capacità volute e che sarà ricevuto in
questo Sublime Grado, verserà prima nelle mani dell’Illustre
Tesoriere del Sacro Impero una donazione di dieci
Federici d’oro, o vecchi Ludovici d’oro, o l’equivalente
nella moneta del paese. La stessa somma verrà riscossa nella stessa
maniera ed alto stesso titolo da ciascuno dei Fratelli che saranno
iniziati a ciascuno dei gradi trentesimo, trentunesimo e
trentaduesimo. Il SUPREMO CONSIGLIO sorveglierà l’amministrazione e regolerà l’impiego delle somme nett’interesse dell’ORDINE.
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Articolo
cinque
I - Ciascun SUPREMO CONSIGLIO sarà composto di nove
Grandi Ispettori Generali, 33°
grado, dei quali quattro almeno dovranno professare la religione
prevalente nel paese. II
- Se il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il Luogotenente Gran
Commendatore dell’ORDINE sono presenti, con tre Membri si tiene
Consiglio e si è in numero sufficiente per sbrigare gli affari
dell’ORDINE. III - Non vi sarà che un Supremo Consiglio di questo grado in ciascuna Nazione, Reame o Impero dell’Europa. Ve ne saranno due, più distanti possibili l’uno dall’altro, negli Stati, Continenti, Province ed Isole componenti l’America Settentrionale. Non ye ne sarà che uno solo per ciascun Impero, Stato Sovrano o Reame in Asia, in Africa, ecc. ecc. |
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Articolo
sei Il SUPREMO CONSIGLIO non sempre eserciterà la sua autorità sui gradi inferiori al diciassettesimo o Cavaliere d’Oriente e d’Occidente. Secondo le convenienze e le località può delegarle, anche tacitamente; ma il suo diritto è imprescrivibile e ciascuna Loggia o Consiglio di Perfetti Massoni, di qualunque grado esso sia, è tenuto a riconoscere i membri del 33° grado nella toro qualità di Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, e di accondiscendere con fiducia a tutte le richieste che potranno fare nell’interesse dell’ORDINE, in virtù delle sue Leggi, delle presenti Grandi Costituzioni, e delle loro attribuzioni, sia generali che speciali, anche personali e temporanee.
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Articolo
sette Tutti i Consigli e tutti i Massoni di grado superiore al sedicesimo hanno il diritto di appellarsi al SUPREMO CONSIGLIO del Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà acconsentire che essi si presentino e siano uditi di persona. Quando si tratti di questioni di onore tra Massoni, qualunque sia il loro grado, la causa sarà portata direttamente al SUPREMO CONSIGLIO che giudicherà in prima ed ultima istanza.
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Articolo
otto
Il Gran Concistoro dei Principi Massoni del Real Segreto, 32° Grado, eleggerà uno dei suoi membri a presiederlo, ma, in nessun caso, i suoi atti saranno validi se non dopo che siano stati sanzionati dal SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, che, alla morte dell’Augustissima Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Commendatore Universale; dell’ORDINE, erediterà la sua sovrana Autorità Massonica per esercitarla in tutto il territorio dello Stato, Regno o Impero per il quale sia stato istituito.
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Articolo nove Nessun Sovrano Grande Ispettore Generate o Delegato Ispettore Generate potrà valersi dei suoi poteri in un paese sottoposto alla giurisdizione di un SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente stabilito e riconosciuto da tutti gli altri, se egli stesso non sia stato riconosciuto e approvato dal predetto SUPREMO CONSIGLIO.
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Articolo dieci Nessun Delegato Ispettore Generale, già ammesso ed insignito di patente, o che lo sarà in avvenire giusta le presenti Costituzioni, potrà di sola sua autorità conferire il Grado di Cavaliere Kadosch, o superiore a questo, né concedere diplomi a chicchessia.
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Articolo undici Il Grado di Cavaliere Kadosch, quello di trentunesimo e di trentaduesimo non saranno mai conferiti che a quei Massoni che ne saranno giudicati degni, e alla presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.
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Articolo dodici Dal momento in cui al Santissimo e Grande Architetto dell’Universo piacerà di chiamare a sé la Sua Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Grande Commendatore, Vero Conservatore dell’ORDINE, ecc., ecc., ciascun SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente oggi costituito e riconosciuto, o che lo sarà in avvenire, in virtù delle presenti Costituzioni, sarà di pieno diritto legalmente investito di tutti i Sovrani Poteri Massonici che ora possiede la Sua Sacra Maestà. Esso li eserciterà in tutte le occasioni e dovunque nel territorio della rispettiva sua giurisdizione, e, se vi saranno proteste contro l’illegalità delle patenti e i Poteri dei Delegati Ispettori Generali, o contro altre illegalità, sarà fatta un’inchiesta e la relazione sarà inviata a tutti i Supremi Consigli dei due Emisferi.
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Articolo tredici
I -
Il SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado potrà delegare uno o più
dei suoi Membri, Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, a
recarsi, a fondare, costituire e confermare un Consiglio
dello stesso grado, in qualunque delle regioni indicate nelle
presenti Costituzioni, con l’obbligo per questi Delegati di
conformarsi strettamente al terzo paragrafo dell’articolo secondo e
altri della presente Costituzione. II
- Potrà egualmente dare
a questi Delegati il potere di accordare delle patenti a dei Delegati
Ispettori Generali - che dovranno aver ricevuto regolarmente almeno il
grado di Cavaliere Kadosch - delegando loro quella parte della propria
suprema autorità che sarà necessaria per costituire, dirigere e
sorvegliare Logge e Consigli di gradi superiori, dal quarto al
ventinovesimo incluso, nei
paesi dove non vi sono Logge Sublimi o Consigli legalmente costituiti. III - Il rituale manoscritto dei Gradi Sublimi non sarà consegnato che ai soli due primi Ufficiali di ciascun Consiglio o ad un Fratello che abbia la missione di andare, in un paese qualsiasi, a costituirvi un Consiglio del detto Grado.
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Articolo quattordici In tutte le Cerimonie Massoniche e processioni dei Gradi Sublimi, il SUPREMO CONSIGLIO verrà per ultimo, i Suoi due primi Ufficiali verranno dopo tutti i suoi membri e saranno sempre preceduti immediatamente dal Grande Stendardo e dalla Spada dell’Ordine.
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Articolo quindici I
- Il SUPREMO CONSIGLIO si riunirà regolarmente nei primi tre giorni
di ciascun terzo novilunio dell’anno. Lo farà più spesso se gli
affari dell’ORDINE lo richiederanno e quando vi sarà urgenza di
farlo. II - Indipendentemente dalle grandi feste solenni dell’ORDINE, ogni anno il SUPREMO CONSIGLIO ne celebrerà tre sue particolari, nelle date seguenti: 1° Ottobre, 27 Dicembre, 1° Maggio.
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Articolo sedici
I - Per essere riconosciuto e godere dei privilegi del 33° Grado,
ogni Sovrano Grande Ispettore Generate sarà munito di patenti e di
Credenziali che saranno emesse nelle forme prescritte dal Rituale del
Grado; tali lettere gli verranno rilasciate alla condizione che versi
al Tesoro del Sacro Impero il diritto che sarà stato fissato da ogni
SUPREMO CONSIGLIO subito dopo la sua fondazione e che non potrà
variare. Egli pagherà inoltre all’Illustre Cancelliere un Federico,
o un vecchio Ludovico
d’oro, o l’equivalente in moneta del paese, per la fatica
della spedizione e della apposizione dei sigilli. II
- Ciascun Grande Ispettore Generale terrà, inoltre, un registro
numerato, la cui prima ed ultima pagina siano indicate come tali. In
esso saranno trascritte le Grandi Costituzioni, le Istituzioni, gli
Statuti e i Regolamenti Generali della Sublime Massoneria, e ciascun
Grande Ispettore Generale sarà tenuto ad annotarvi di suo pugno e
successivamente tutti gli atti da lui compiuti, Sotto pena di nullità
e anche d’interdizione. I Delegati Ispettori Generali sono
sottomessi allo stesso obbligo sotto la stessa pena. III - Essi si comunicheranno scambievolmente i loro registri e diplomi, e vi attesteranno reciprocamente i luoghi in cui si sono incontrati e riconosciuti.
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Articolo diciassette La
maggioranza dei voti è necessaria per dare sanzione legale agli atti
dei Sovrani Grandi Ispettori Generali in ogni paese ove esiste un
SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, legittimamente costituito e
riconosciuto. In conseguenza, nella stessa regione o territorio
dipendente dal detto Consiglio, nessuno degli Ispettori può valersi
della propria autorità, né fame uso individualmente se non nel caso
che ne abbia avuto facoltà dallo stesso SUPREMO CONSIGLIO, o, se
appartiene ad un’altra Giurisdizione, ne sia stato munito da
speciale Exequatur. Tutte
te somme versate a titolo di dotazione, dette Diritti
di Ammissione, che vengono riscosse per iniziazioni nei gradi
superiori, dal 16° at 33° incluso, saranno versate nel Tesoro del
Sacro Impero a cura dei Presidenti e Tesorieri dei Consigli e delle
Logge Sublimi di questi Gradi, dei Sovrani Grandi Ispettori Generali e
dei loro Delegati, come dell’Illustre Cancelliere e del Tesoriere
del Sacro Impero. L’amministrazione
e l’impiego di questi fondi saranno regolati e sorvegliati dal
SUPREMO CONSIGLIO, che ne farà rendere annualmente conto fedele e
generale, che farà comunicare a tutti i Sodalizi dipendenti. Deliberato, fatto ed approvato nel GRANDE E SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, debitamente istituito, indetto e tenuto con l’approvazione ed alla presenza dell’Augustissima Maestà di Federico, secondo del nome, per Grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell’ORDINE, il primo maggio 5786 V.L. e 1786 E.. |
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(sottoscritto) <…(*)> - Stark ,- <c...(*)>, - H. Wilhelm , - D’Esterno ,- <c...(*)>, - Woellner. Approvato e dato dalla Nostra Residenza Reale di Berlino, il primo maggio dell’anno di Grazia 1786, 47° del nostro Regno. L.S.
(firmato) FEDERICO (*) = Firme illeggibili |
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